Assicurazioni e Polizze sulla Vita

Di conseguenza scatta l’onere da parte del soggetto richiedente di versare periodicamente una quota, detta premio, che andrà ad accumularsi nella cosiddetta somma di previdenza.

Mediamente una polizza assicurativa consta di quattro elementi essenziali, posti alla validità del finanziamento: vi è un contraente che accende la pratica, individuabile in una persona fisica o un ente giuridico, che si impegna legalmente a inoltrare ogni premio riferito all’ammortamento; di contro si pone l’assicuratore atto a ritirare le quote e a sviluppare la prestazione, che per esplicare i propri servigi deve ottenere l’autorizzazione da parte del Ministero dell’Industria ed essere sotto costante supervisione di un ente preposto, ad esempio l’ISVAP.

L’assicurato indicato nell’atto è invece colui a cui si riferisce l’assicurazione sulla vita, ma non obbligatoriamente si identifica con lo stesso contraente. Infine si evidenzia la figura del beneficiario, a cui è riservata la risoluzione dell’assicurazione: questi può essere ancora lo stesso contraente, allorché la polizza è stipulata in proprio favore.

A seconda della condizione individuale scattano all’opera varie tipologie di assicurazione, tra cui spiccano le polizze vita, fonte erogabile di rendite o di pensioni integrative, attuabili solo in caso di preesistenza del richiedente: su premorienza dello stesso l’assicurazione decade, ma è altresì concepito il risarcimento dei premi versati, da annoverare in vista del rendimento della gestione della polizza stessa.

Diversamente si sottoscrivono le assicurazioni in caso di morte, poiché il capitale viene rilasciato solo su premorienza del contraente, escludendo clausole che la rendano efficace a priori: il vantaggio apportato riprende l’importo oggetto del contratto, assicurabile secondo tassazioni basse e atto a eventuali modifiche qualora si ritenga opportuno.

Sulle polizze miste, invece, considerate le più convenienti, si garantisce il versamento sia in caso di morte che di vita del soggetto assicurato, prevedendo nell’ultima fattispecie una sorta di rendita vitalizia: quest’ultima può maturare dal momento della sottoscrizione fino a quando non avviene il decesso, in tal caso parliamo di rendita immediata.

Trattasi invece di rendita differita allorché tende a svilupparsi da una data successiva all’erogazione contrattuale.
La rendita si impone egualmente alla polizza vita, contando sul versamento periodico dei premi di assicurazione, analogamente dei premi unici ricorrenti: attraverso una prima analisi preventiva è possibile ricavarne l’intero iter amministrabile.

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