Fondo garanzia vittime della strada: non è obbligatoria la denuncia alle autorità

 

Fondo-di-Garanzia-Vittime-della-StradaParliamo del  Fondo Garanzia vittime della strada: la terza sezione della Corte di Cassazione Civile, con sentenza n. 20066 del 2 Settembre 2013 ha stabilito che la Compagnia di assicurazione – designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada – è obbligata  liquidare il danno alla vittima di sinistro stradale da veicolo non identificato anche in mancanza di denuncia del sinistro alle autorità compententi. Nella fattispecie la Compagnia ha rifiutato di risarcire il danno palesando condotta colposa e probabilmente collusiva di vittima ed automobilista. Il danneggiato, dopo aver perso i primi due gradi di giudizio, ricorre in Cassazione.

La Suprema Corte di Cassazione cita propria giurisprudenza costante (in particolare, Cass. 18532/2007 e 4480/2011) riportante il seguente principio di diritto: “l’omessa denuncia alle autorità non è idonea, in sé, ad escludere che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato; così come l’intervenuta denuncia o querela contro ignoti non vale, in se stessa, a dimostrare che tanto sia senz’altro accaduto”.

Questa circostanze vanno adeguatamente valutate dal giudice del merito, il quale deve prenderle in considerazione assieme alle altre circostanze del caso in questione. In sostanza è decisiva la valutazione del giudice secondo il suo prudente apprezzamento. In particolare la Cassazione rileva come il giudice d’appello (2 grado di giudizio) non abbia tenuto in considerazione le risultanze probatorie fornite dall’interessato – ad es. le testimonianze – escludendo, senza motivare in modo ragionevole, il diritto al risarcimento sulla base della sola omissione di denuncia alle autorità. Il giudice del merito ben avrebbe potuto giungere alle medesime conclusioni (ritenendo, per ipotesi, la testimonianza inattendibile) ma avrebbe dovuto motivare logicamente tale decisione. Il ricorso viene accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello.

http://www.cortedicassazione.it/

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