Il Riscatto dell’Assicurazione

Sul riscatto della polizza si impone la garanzia del pagamento effettuato sul premio del primo anno, sovente suddiviso in rate mensili, anche se tale impegno non convalida una condizione certa alla sospensione contrattuale: infatti bisogna analizzare attentamente il contratto stipulato, in quanto potrebbe contenere la sola ammissibilità alla riduzione oppure prevedere il riscatto ma penalizzato, secondo detrazioni sul capitale o sulla rendita assicurata.

Il riscatto, quindi, viene concesso in via anticipata solo se espressamente previsto nell’atto di polizza, di norma esplicando i suoi effetti alla scadenza della suddetta, con l’eventualità di approvazione di un riscatto di tipo parziale.

Questi, inoltre, può essere quantitativamente esaminato, secondo una richiesta da inoltrare all’ufficio di competenza indicato nelle clausole del negozio, il quale dovrà riportare una risposta entro un tempo massimo di 10 giorni: l’importo, così svincolato, verrà consegnato nel giro di 30 giorni, ma potrebbe risultare inferiore alla somma dei premi pagati, in quanto soggetto alle varie imposte gravanti sull’atto.

Diversamente accade se si vuole sospendere solo temporaneamente il piano d’ammortamento, chè lungi da ogni forma di riscatto propende per una riduzione del prodotto assicurato.

La differenza si riscontra nella validità congelata del contratto, che resta in vigore fino alla scadenza pattuita, assicurando un importo decisamente ridotto rispetto a quello prefissato, sulla base della proporzione esistente tra premi rimborsati e premi realmente stabiliti: in ogni caso il capitale interessato verrà rivalutato periodicamente secondo i rendimenti provenienti dal fondo.

Una probabile riattivazione stabilisce il versamento dei premi non risarciti maturati degli interessi.

Il riscatto della polizza può sostenere anche una trasformazione della stessa in quanto a durata, tipo di rischio e modalità di riscossione, operando per un nuovo prestito diverso dall’originale, stabilito su approvazione dell’impresa d’assicurazione.

La liquidazione del riscatto si richiede almeno 30 giorni prima della scadenza della polizza mediante l’invio di una completa documentazione prevista unita alla richiesta di pagamento; di contro l’impresa accoglierà la pratica svincolando la liquidazione entro un massimo di 30 giorni.

In caso di ritardo di pagamento da parte dell’impresa al beneficiario spettano anche gli interessi di mora: è possibile tuttavia inoltrare un reclamo all’Isvap, che si adopera per qualsiasi disguido inerente al buon esito del riscatto.

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