Omissione di soccorso e fuga: precisazioni

Nella malaugurata ipotesi di coinvolgimento in un sinistro stradale occorre avere ben presenti quando è stabilito nel codice della strada perchè una mancanza in tal senso non è affatto giustificata e potrebbe dare luogo a conseguenze gravissime. E’ quanto avviene, ad esempio, quando ci si allontana dal luogo dell’incidente perchè spaventati o quando si suppone che il conducente dellìaltro veicolo coinvolto non abbia bisogno della nostra assistenza.

Spesso la paura o il timore ci fanno incorrere in errori imperdonabili che si riassumono nella fuga e nell’omissione di soccorso. Ecco cosa bisogna tenere a mente in caso di sinistro stradale che ci vede coinvolti.

Se si è coinvolti in un sinistro stradale occorre, ormai è risaputo, fermarsi ed accertarsi che il conducente ed eventuali trasportati non abbiano bisogno di soccorsi. L’obbligo di fermasi esula dal fatto che ci debba essere un effettivo danno alle persone (è stato ribadito dalle sentente Sez. 4, n. 34335 del 03/06/2009 – dep. 04/09/2009, Rizzante, Rv. 245354; Sez. 4, n. 17220 del 06/03/2012 – dep. 09/05/2012, Turcan, Rv. 252374).

Questo è sancito dal codice della strada che prevede, per coloro che non adempiono a quanto sopra, il reato di fuga (art, 189 sesto comma). Il reato di fuga si “realizza” laddove un conducente si allontana dal luogo dell’incidente. E non ha rilevavnza il fatto che successivamente ci “ripensa” e torna indietro e neppure che si presenta alle forze dell’ordine.

L’ omissione di assistenza, è invece regolata dal comma 7 del codice della stada. Questa si ritiene necessaria quando ci sia effettiva necessità di prestare assitenza, a tal fine ricordiamo che “la presenza di altre persone sul luogo di un incidente stradale non esime l’investitore dal dovere dell’assistenza nei confronti dell’investito ogni volta che il suo intervento possa apparire utile. Ne deriva che l’investitore resta dispensato da detto dovere solo quando si sia accertato che l’aiuto sia stato fornito da terzi in maniera effettivamente adeguata” (questo quanto stabilito dalla Sez. 4, n. 711 del 12/03/1969, Roma, Rv. 111841).

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