Parlare al telefono durante la guida: la contestazione deve essere immediata

support-147502_640Utilizzare il telefonino senza vivavoce né auricolare durante la guida è un comportamento pericoloso e pertanto è puntino con una multa che va da 160 a 641 Eu, la decurtazione di 5 punti dalla patente di guida oltre alla sospensione della stessa da uno a tre mesi se nel corso di due anni il conducente compie un’ulteriore violazione.

L’articolo 173 del Codice della Strada regola questa norma specificando la prescrizione generale contenuta nell’art. 140 dello stesso Codice, secondo cui “Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo od intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale”.

Questo articolo è dunque volto a prevenire comportamenti tali da determinare, in generale, la distrazione dalla guida e dunque l’impegno delle mani del conducente in operazioni diverse da quelle strettamente inerenti alla guida stessa (leggere messaggi, cercare numeri in rubrica etc).

Però la contestazione di questa violazione perchè sia fondata deve essere contestata immediatamente altrimenti il presunto “violante” può impugnarla.

Lo ha stabilito la corte di appello del tribunale di Lecce con la sentenza n. 2014 del 22 maggio 2014 che si è rifatto anche ad alcune pronunce della Cassazione che stabiliscono che laddove non sia possibile la constatazione immediata, è indispensabile che nel verbale vengano indicate le ragioni per le quali non è stato possibile contestare immediatamente la violazione e l’agente accertatore deve indicare tutti i i motivi di ostacolo ad una contestazione immediata.
E’ difatti proprio la contestazione immediata dell’infrazione a costituire un elemento di legittimità della emissione della sanzione.

Le valutazioni degli agenti accertatori che non indicano le ragioni per le quali non hanno contestato subito la violazione sono, per l’appunto, giudizi valutativi personali e fanno “cadere” quello che è il significato di “fede privilegiata” secondo la quale redatto dal pubblico ufficiale fa piena prova. Secondo il giudice che ha accolto il ricorso del conducente non si può parlare di “fede privilegiata” quando ad essere portati in causa sono valutazioni personali che non hanno potuto per la repentinità dell’evento (conducente che passa in auto) essere stati considerati con un apposito “metro di misura”.

Pertanto nel caso in questione (che certamente costituirà un precedente per altri casi analoghi) la violazione è stata annullata perchè:

– il verbale non possedeva la fede privilegiata conferita dall’art. 2700 c.c. in quanto non vi erano i presupposti per una valutazione adeguata da parte dell’agente contestatore

– non erano indicate le ragione per le quali non veniva contestata l’infrazione nell’immediatezza.

In conclusione seppur è pacifico che l’utilizzo del cellulare durante la guida può essere estremamente pericoloso, la contestazione di questa violazione deve essere fatta nell’immediato altrimenti la multa è annullabile. Per scongiurare pericoli di ogni tipo,  amministrativi compresi, è sempre bene utilizzare il vivavoce o l’auricolare e non farsi distrare mentre si è alla  guida.

Foto CC BY  Open Clips

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