Polizze Assicurative Infortuni

L’assicurazione svolge un ruolo fondamentale allorché l’evento preannuncia un’invalidità permanente o inabilità temporanea, addirittura la morte stessa del soggetto che ha stipulato la polizza.

Sono assicurabili tutti i casi di ferite fisiche non dipesi da virus o malattie , perciò nella polizza si comprendono fastidi determinati da colpi di sole e ustioni corporali, congelamento e assideramento, ingestione di sostanze tossiche, asfissia o annegamento, infezioni riportate da punture di insetti o morsi di animale, strappi muscolari, ernie addominali; sono compresi nella pratica anche quegli accadimenti riferiti a sinistri, colpa grave o negligenza sopravvenuta, conseguenze riferite a viaggi o a possibili lotte civili, calamità naturali, guerre e insurrezioni popolari, ferite riportate in ambito sportivo o durante il servizio di leva.

Un assicurazione infortuni si rivela di fatto entro una pluralità di avvicendamenti, proponendosi con questo alla salvaguardia della maggior parte delle persone che desiderano svolgere con la massima tranquillità i loro impegni quotidiani di tipo sia familiare che professionale ma anche associabili al tempo libero.

Allo stesso modo è possibile stipulare una polizza legata unicamente ad una particolare fascia di attitudini, così sono improntabili assicurazioni ad hoc perfettamente tese alle necessità individuali: se per un lavoratore autonomo è indispensabile assicurare casi di invalidità permanente o temporanea, per un dipendente statale è sufficiente considerare danni legati all’inefficienza totale.

La visualizzazione del grado di percentuale d’invalidità può però risultare da diverse operazioni, perciò è bene visualizzare attentamente ogni singola polizza proponibile, rinunciando a priori a tutte le assicurazioni in caso di morte da infortunio, poiché non permetterebbe una rendita ai beneficiari del deceduto, così come accade per le polizze temporanee caso morte.
Ogni assicurazione contro gli infortuni prevede determinate esclusioni dalla sottoscrizione, ossia tutte quelle situazioni legate a stati di ebbrezza, consumo di psicofarmaci, stupefacenti e allucinogeni, guida di mezzi non autorizzati e aeromotori, conseguenze per atto doloso o dipese da fenomeni naturali quali inondazioni o eruzioni vulcaniche.
Alla stessa stregua non risultano assicurabili quei soggetti affetti da alcolismo e tossicodipendenza, malati di diabete e AIDS, epilessia o disturbi di tipo mentale.

Su ogni polizza è presente una franchigia applicabile ad ogni soglia d’invalidità registrata, direttamente applicabile ai premi risarcibili, i quali possono accludere delle variazioni se riferiti alla polizza di un soggetto impegnato nel cambiamento della propria attività lavorativa.

Esistono infine specifiche clausole vessatorie che limitano la libertà dell’assicurato ad agire in proposito, come la facoltà di recesso dopo ogni denuncia di sinistro fino al 60° giorno dal pagamento effettuato o il divieto di arbitrato in casi di controversia di natura medica.

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