Assicurazione Responsabilità Civile

Si tratta di una garanzia a tutto tondo che copre quei rischi proiettati in ambito domestico ma non solo, poiché sono considerati anche i danni riferiti alla conduzione della casa, incidenti rinvenuti a lavoro o durante attività sportive e passatempi in generale, problemi conseguenti a un cattivo addomesticamento di animali, sinistri commessi su veicoli a motore da minorenni di età inferiore a 14 anni, cause che hanno determinato incendi, esplosioni, scoppi: è il caso limite delle polizze di responsabilità civile private, ma la legge decide anche per assicurazioni a competenza speciale come le polizze RC fabbricati, stipulate con l’unico obiettivo di coprire i danni relativi alla proprietà di un fabbricato o a una parte di esso.

In ogni caso è opportuno precisare che le polizze sono rese vincolanti dal diritto solo per atti e fatti colposi, cioè commessi in modo involontario, esentandosi dal risarcire qualsiasi accadimento di tipo doloso, che perciò verrà ad essere di competenza esclusiva del soggetto colpevole dell’illecito.

Le polizze di responsabilità civile presentano dei limiti in rapporto all’efficacia maturata, per cui non sono ammessi al rimborso lavori alla casa per straordinaria manutenzione, stati di detenzione illecita, possesso di animali esotici, se non esplicitamente previsto nel contratto di accensione della polizza: è perciò importante definire sin dal principio le competenze cui si intende pervenire, insistendo maggiormente sulla validità territoriale che potrebbe limitare l’intervento dell’assicurazione solo entro determinate circoscrizioni.

Un’altra occhiata è richiesta all’apposizione del massimale consentito, il cui valore può essere previamente conosciuto in virtù dell’analisi del fabbisogno assicurativo: la procedura permette un resoconto d’anteprima della polizza da stipulare, proiettando così l’intera piattaforma a vantaggio di una scelta ponderata, che non si allontani dalle esigenze e dalle necessità inoltrate da ogni singolo soggetto beneficiario.

Tutti i contratti definiti alle polizze di responsabilità civile possono essere disdetti alla scadenza annua grazie a un preavviso di 2 mesi, secondo quanto stabilito dalla legge per tutti gli atti sottoscritti dopo il 3 aprile 2007: per le stipule precedenti, invece, la disdetta ha efficacia solo dopo 3 anni, sempre esercitando un preavviso di 2 mesi. Le polizze di responsabilità civile considerano anche una rateizzazione dei premi da rimborsare, ma è bene sapere che gli ammortamenti definiti sono spesso molto costosi, e possono rilevare anche una tassazione del 20% su base annua.

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