Guida in stato di ebbrezza e confisca del veicolo

stato ebbrezzaPer chi giuda in stato di ebbrezza alcolica “grave”: il veicolo viene confiscato anche in caso di comproprietà.

Quando si verifica una violazione del comma 2 art 186 del codice della strada (guida in stato di ebbrezza alcolica grave con rivelazione di un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) ) è prevista la confisca del veicolo. La confisca può essere evitata solo nel caso in cui il veicolo appartenga ad un terzo estraneo, ma attenzione: deve essere totalmente di proprietà di un terzo estraneo.

Qualora si tratti di un caso di co-proprietà la confisca va comunque effettuata e il coproprietario estraneo al reato può rivalersi ottenendo la metà del ricavato dalla vendita giudiziale, questo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione Penale, con la sentenza 5 settembre 2013, n. 36432.

La Corte di Cassazione ha precisato che il giudice ha sempre l’obbligo di confiscare il veicolo se di proprietà o di co-proprietà dell’imputato. Questo anche se viene patteggiata la pena.

L’articolo 186, comma 2, lettera c), codice della strada, nella versione attualmente in vigore, recita che: “Chiunque guida in stato di ebbrezza e’ punito, ove il fatto non costituisca piu’ grave reato: c) con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida e’ raddoppiata.

La patente di guida e’ sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se e’ stata applicata la sospensione condizionale della pena, e’ sempre disposta la confisca del veicolo con il quale e’ stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all’articolo 224-ter”.

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