Assicurazione Cristalli

Una polizza cristalli analizza danni e incidenti muovendosi in un solo specifico verso, inerente alla rottura propria dei cristalli della vettura considerata, cui potranno essere sottoposti a risarcimento diretto.

Una polizza cristalli, pertanto, interviene nei termini di un indennizzo premiale, in cui si risarcisce il soggetto danneggiato nella rottura dei cristalli della sua auto in misura diretta e proporzionata dalla sua compagnia assicurativa, alla quale spetteranno di seguito i relativi premi totalizzanti l’intera spesa d’intervento riportata.

Una polizza cristalli può essere avviata al momento della distruzione dei vetri interessando la loro pronta sostituzione, tuttavia essa può ritrovarsi anche per la sola riparazione dei tali, qualora sia possibile esercitarlo.

Allo stesso modo è garantita la richiesta dell’assicurazione, che viene richiamata alla solutio del caso sia in rapporto a un incidente accaduto per mano di terzi, sia per altra casualità manifestatasi per via volontaria o anche incidentale.

In alcuni casi la polizza cristalli può essere citata anche per danni non conformi ad un sinistro subito in strada, mantenendo di riflesso le stesse dinamiche di tutela.

Esiste però una soglia che limita il risarcimento preventivato al danneggiamento dei cristalli, in quanto viene presa in considerazione la sola rottura dei vetri, eliminando ogni caso di scheggiatura o rigatura, anche se i casi di incidente subito si rifacessero a movimenti estranei alla circolazione su strada come atti vandalici o tentato furto della vettura: in questi casi, comunque, è bene che la polizza cristalli sia opportunamente affiancata da una solida copertura riferita a tutti i casi di furto e incendio previsti dalla legge.

Al verificarsi del danno, quindi, il soggetto assicurato non dovrà fare altro che chiamare la propria assicurazione e denunciare gli eventi trascorsi, in modo da pianificare sin dal principio una prima ipotesi di concorso di indennizzo.

La polizza cristalli, comunque, anche qui ritrova un limite d’azione in riferimento a un caso di danneggiamento reso tale al passaggio di una seconda automobile in modalità di sorpasso: l’esempio di un sasso alzatosi con la velocità che ricade sui cristalli dell’assicurato non produrrebbe alcuna risoluzione economica, in quanto la macchina che ha operato il fatto non ha alcuna responsabilità civile sull’incidente verificatosi.

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