Cosa fare quando avviene un sinistro: la procedura

ridis-incidente-stradaleMolti di noi, nonostante abbiano stipulato un’assicurazione firmando il contratto e avendo letto tutte le sue clausole, non sanno come comportarsi nella malaugurata ipotesi si verifichi un sinistro.

Intanto facciamo chiarezza su cosa si intende per sinistro: il sinistro è l’evento che ha provocato il danno e che può essere coperto o meno da assicurazione. Se, ad esempio, la nostra auto è coperta da polizza furto e viene rubata, ecco che l’assicurazione risarcirà il danno. A tal proposito è bene precisare che il sinistro non deve essere intenzionale ossia non ci deve essere l’intenzione volontaria di causare l’incidente né quella di incassare l’indennizzo (comportamento, quest’ultimo, punito dalla Legge secondo l’art. 642 del Codice Penale). Ovviamente l’intenzionalità è legata alla persona o ad una persona legata al contratto. Esempio: se a causare un danno (intenzionale) all’auto è un estraneo al contratto l’assicurazione risponderà di atti vandalici (se, ovviamente, l’auto è assicurato per atti vandalici).

Quando si verifica il sinistro bisogna informare l’assicurazione entro 3 giorni, così è stabilito dal Codice Civile art. 1913. La raccomandata A/R (magari con un anticipo via fax o via posta elettronica) è sempre il modo migliore per inviare la denuncia del sinistro. Nonostante il termine di tre giorni non sia tassativo, è comunque bene rispettarlo per mettere l’assicurazione nella condizione di poter fare tutte le indagini utili al caso. La denuncia deve contenere tutti i dati necessari per ricostruire l’accaduto: data ora luogo dove è avvenuto il sinistro, corretta descrizione sullo svolgimento dei fatti ed ogni altro elemento utile. E’ sempre consigliabile compilare la Constatazione Amichevole che se, compilata correttamente in ogni sua parte e firmata da entrambi i conducenti, non lascia spazio a dubbi.

carrozzeriaL’assicurazione una volta ricevuta la denuncia istruirà una pratica con il relativo “numero di sinistro” e incarica un perito che svolga accertamenti per verificare dinamiche e conseguenze dell’incidente e per stimare l’ammontare del danno. A tal proposito è bene, a tutela dell’assicurato, che il perito visioni l’auto presso un officina/carrozzeria anzi che presso l’abitazione o qualche altro luogo cosicché anche chi dovrà riparare il danno possa essere presente durante la perizia. Sempre a tutela dell’assicurato è bene non sottoscrivere “l’accertamento conservativo del danno”, ossia il documento con il quale accettereste la valutazione del perito dell’assicurazione (a meno che questa valutazione non corrisponda a quella di un vostro perito di fiducia). Il perito deve valutare il danno entro 5 giorni lavorativi dal sinistro.

Una volta ricevuta la richiesta di risarcimento la compagnia ha questi termini, che partono dalla ricezione della documentazione completa,  per avanzare una proposta di risarcimento:

30 giorni se i danni riguardano solo le cose e con firma della Constatazione Amichevole

60 giorni se i danni riguardano solo le cosesenza firma della Constatazione Amichevole

90 giorni se ci sono danni alle persone (in questo caso i termini partono dalla ricezione di certificato medico di avvenuta guarigione)

L’offerta può essere accettata o rifiutata dal contraente ma, in entrambi i casi, la somma proposta deve essere versata, nel caso di rifiuto come acconto sul maggior danno rivendicato, al contraente.

Se l’incidente coinvolge dei trasportati, la compagnia assicuratrice del veicolo su cui viaggiava il trasportato è obbligata a risarcire il trasportato a prescindere sulle colpe dei conducenti. Il passeggero, in sintesi, non deve appurare torti o ragioni ma semplicemente farsi risarcire dalla compagnia assicurativa dell’auto sulla quale viaggiava che, nel caso, si rivarrà sull’assicurazione del responsabile.

 

1 Comment

  1. La mia auto è stata coinvolta in un sinistro (il conducente era mia sorella) e nella compilazione della constatazione amichevole, causa poca pratica, maltempo…. è stata omessa la crocetta nella dichiarazione che l’altra auto invadeva improvvisamente la corsia dove transitava la mia auto provocando l’incidente. Un testimone, citato anche nella medesima constatazione, su richiesta della mia compagnia ha però dichiarato come si sono svolti in realtà i fatti. Ora la mia compagnia mi dice che mi liquida l’intero danno, ma che rimane il concorso di colpa per l’errata compilazione della constatazione. Mi dicono anche che per me non cambia nulla, ma io non sono convinta e non mi pare giusto che una manovra da ritiro della patente venga “premiata” con un concorso di colpa. Sottolineo che se al posto della mia auto transitava in quel momento una moto le conseguenze potevano essere molto diverse!!
    Ho provato ad inviare il quesito su “Scrivici” ma non funziona

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *