Polizze Furto Auto

Per tutte le possibili eventualità non riferibili all’assicurazione RC auto intervengono apposite soluzioni che ricalcano dettagliatamente accadimenti preventivati, proprio come avviene nella fattispecie dei furti e degli incendi.

Le polizze furto sono tra le più gettonate nel ramo assicurativo, destando interesse nonostante esse combacino con una contrattazione complementare, che va ad affiancare quella obbligatoria emanata dallo Stato.

Le assicurazioni contro il furto coprono tutti quei danni inferti dalla casualità ma non solo, in quanto essa prevede sovente un ampliamento in riferimento ai tentativi di scasso e alla distruzione totale del veicolo.

Una polizza furto comprende mille sfaccettature che si riferiscono all’illecito commesso, considerando anche tutti i furti di singole parti del veicolo, escludendo però il furto di cose presenti all’interno dell’abitacolo, a prescindere dal modo in cui si è commesso.

I premi annoverati in casi di furto sono ricondotti all’assicurazione nella misura del valore di mercato dell’auto, considerato al momento della stipulazione del contratto: tale valore è da rivalutare ogni anno per mezzo del rinnovo della polizza, portando inevitabilmente il bene a valori sempre più esigui.

In base alla sottrazione o alla distruzione del veicolo scatta perciò un analogo risarcimento dei danni, rispondendo sull’intero valore commerciale preventivato al momento dell’illecito.

Considerando, invece, il solo danneggiamento del bene, allora l’assicurazione agirà in maniera meno radicale, quantificando i danni e pagando il loro ammontare.

In tutti i casi di furto decade automaticamente la polizza RC auto, che perde la sua validità consentendo al beneficiario della stessa il recupero dei frutti non goduti dalla prestazione: diversamente accade per la polizza furto, che invece obbliga il destinatario al rimborso delle rate fino all’estinzione della pratica, anche se questa prosegue a seguito dell’atto compiuto.

Analogamente si ritrovano le condizioni sulle polizze incendio, che prevedono ogni fatto implicato nella distruzione del fuoco come fulmini, scoppi, stati di corto circuito e surriscaldamento del motore: anche qui i beni contenuti nel veicolo non sono soggetti ad alcun risarcimento.

Bisogna all’uopo distinguere le due casistiche di distruzione e danneggiamento per incendio, in quanto la prima conviene per l’intero risarcimento dell’auto, la seconda prevede il rimborso delle singole parti compromesse.

Solitamente per mezzo di valide promozioni le due polizze sono accorpate in un’unica modalità di prevenzione, a cui è possibile aggiungere varie clausole di impiego

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