Si è parlato spesso dell’importanza (oltre che dall’obbligatorietà) della copertura rca e quindi di quanto sia fondamentale pagare regolarmente i premi. Ma se è la compagnia assicurativa a fallire nonostante la nostra regolarità cosa succede? Che conseguenze ha il fallimento di una compagnia assicurativa per il contraente?
Nella rara eventualità che la compagnia assicuratrice fallisca la garanzia R.C.A., anche se limitatamente ai massimali minimi di Legge, è comunque valida fino alla scadenza del periodo per il quale è stato pagato il premio. Se durante il periodo di copertura si verificano sinistri gli stessi, in caso di fallimento della compagnia vengono risarciti dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (il CONSAP ). Per quel che concerne le garanzie “accessorie” o “ARD”, le stesse hanno validità fino alle ore 24 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto di “Liquidazione Coatta Amministrativa”.
I diversi casi:
Le procedure di liquidazione di un’azienda fallita sono essenzialmente due: la liquidazione volontaria e la liquidazione coatta amministrativa. Nel caso di liquidazione volontaria è l’azienda stessa che decide di non esercitare più l’attività, mentre nel caso di liquidazione coatta amministrativa la liquidazione è imposta nei confronti di società che hanno carenze economiche tanto gravi da non poter fare fronte ai rischi assunti oppure nei confronti di società che hanno gravemente violato la legge o compiuto irregolarità nell’amministrazione. Sia nel caso di liquidazione volontaria che nel caso di liquidazione coatta amministrativa la società non è più abilitata all’esercizio dell’attività assicurativa, e quindi non può stipulare nuovi contratti né rinnovare i contratti già esistenti.
Effetti della Liquidazione Coatta Amministrativa sui contratti di assicurazione
Ai sensi dell’art. 169 Codice delle Assicurazioni Private, i contratti di assicurazione che sono ancora in essere alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di liquidazione continuano a coprire i rischi fino al sessantesimo giorno successivo; mentre per quel che concerne i contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni provocati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, in corso di esecuzione alla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione, continuano a coprire i rischi fino alla scadenza del contratto o del periodo di tempo per il quale è stato pagato il premio ma solo nei limiti delle somme minime per cui è obbligatoria l’assicurazione. Ciò significa che se la società è in liquidazione il nostro contratto rca continuerà ad essere comunque valido sino alla naturale scadenza o comunque per il periodo di tempo per cui è stato pagato il relativo premio (questo vale per quel che concerne i pagamenti frazionati).
Cosa si deve fare in caso di sinistro (o di credito diverso da rca) se la compagnia di assicurazione è fallita
Come avviene il risarcimento dei danni a seguito della liquidazione coatta amministrativa?
Vediamo la procedura secondo la quale avviene il risarcimento del danno in caso di fallimento della compagnia assicurativa sia nel caso si tratti di rca sia nel caso si tratti di danni diversi della rca
- Risarcimento danni RCA
Se la compagnia di assicurazione con la quale si ha un contratto in essere è in stato di liquidazione Coatta amministrativa vengono modificato le procedure di risarcimento in particolare lo stato di liquidazione coatta comporta l’inapplicabilità della procedura di risarcimento diretto.
Quindi se ci si trova nella situazione di danno subito dall’assicurato con ragione, in cui la responsabilità del sinistro è quindi attribuibile al veicolo assicurato con altra impresa, il danneggiato dovrà chiedere il risarcimento all’impresa assicuratrice del veicolo che è civilmente responsabile secondo la procedura ordinaria prevista dall’art. 148 del d.lgs. 209/2005 (il cd. Codice delle Assicurazioni Private);
Nell’ipotesi in cui il veicolo responsabile del sinistro è assicurato con la Compagnia che si trova in liquidazione coatta amministrativa, il danneggiato, anche se trasportato, per inoltrare la propria richiesta di risarcimento si deve rivolgere all’impresa territorialmente designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, ai sensi dell’art. 283 co. 1° lett. c) del d.lgs. 209/2005 (il cd. del Codice delle Assicurazioni Private).
- Risarcimento danni diversi dalla RCA
In caso di situazioni di risarcimenti che non riguardano la rca il danneggiato deve inserire nel passivo della procedura il credito vantato a titolo di risarcimento del danno per garanzie diverse dall’RCA, credito che dovrà essere ammesso allo stato passivo della procedura.
Per inserirsi nel passivo della società e per ottenere il credito che si vanta nei confronti della compagnia in liquidazione amministrativa coatta i creditori devono fare istanza di ammissione allo stato passivo della procedura del credito vantato, presentando i documenti richiesti dalla legge inviando una lettera A/R .
Cosa accade se il premio pagato copre solo una parte della durata del contratto?
Se il premio pagato è inferiore alla durata annuale del contratto occorre individuare una nuova compagnia di assicurazione e stipulate un nuovo contratto a partire da quella data.
CONSAP: chi sono e cosa fanno
in questo link troverete tutte le informazioni sulla CONSAP
Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada è stato istituito con legge n. 990 del 1969 (abrogata con l’entrata in vigore del Codice delle Assicurazioni Private) ed è operativo dal 12 giugno 1971. Viene amministrato, sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico, dalla Consap con l’assistenza di un apposito Comitato ed è presieduto dal Presidente della Società, o in sua vece, dall’Amministratore Delegato, composto da rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di Consap, dell’Ivass, delle imprese di assicurazione e dei consumatori.
Tra le altre situazioni ci si rivolge al Fondo di Garanzia nell’ipotesi in cui si è assicurati con Imprese poste in liquidazione coatta amministrativa. In questa ipotesi occorre distinguere le seguenti tre procedure, di cui solo la terza attualmente attiva:
- Liquidazione dei danni a cura del Commissario liquidatore dell’Impresa in liquidazione coatta amministrativa, nei casi di sinistri causati da veicoli o natanti assicurati con imprese che al momento del sinistro si trovino in stato di liquidazione coatta amministrativa o vi vengano poste successivamente, i cui Commissari liquidatori siano stati autorizzati, anche per conto del Fondo di Garanzia per le vittime della Strada, alla liquidazione dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti (art. 293 del D.lgs. n. 209 del 07.09.2005).
- Liquidazione dei danni a cura dell’Impresa Cessionaria, nei casi di sinistri causati da assicurati con polizze di Imprese il cui portafoglio r.c. auto è stato trasferito ad altra Compagnia.
- Liquidazione dei danni a cura dell’Impresa Designata, nei casi di sinistri causati da veicoli o natanti assicurati con imprese che al momento del sinistro si trovino in stato di liquidazione coatta amministrativa o vi vengano poste successivamente e per le quali non si verifichino le condizioni indicate ai due punti precedenti (art. 286 del D.lgs. n. 209 del 07.09.2005) – per presentare la relativa domanda di risarcimento.
Riassumendo: in caso la vostra compagnia di assicurazione fallisca la copertura è attiva fino a che è valido il pagamento del premio. Se si verifica un sinistro nel frattempo occorre distinguere se si ha ragione e dunque se deve essere risarciti dalla compagnia dell’altro assicurato o se si ha torto.