Risarcimento e Indennizzo dopo Incidente Stradale

Il risarcimento danni consta di una doppia procedura, attraverso cui il danneggiato coinvolto in un incidente stradale riceve un indennizzo per tutte le lesioni personali, fisiche e morali, nonché per i danni del veicolo sottoposto all’urto.

A seconda delle causalità riscontrate il soggetto può richiedere un risarcimento diretto presentando una richiesta formale alla propria Compagnia di Assicurazioni, secondo una tempistica che si risolve in maniera contestuale allo sviluppo della denuncia: la pratica è comunque inoltrabile nei primi due anni dal verificarsi dell’evento, trascorsi i quali la denuncia decade automaticamente.

Per tutti i casi di risarcimento non diretto la compilazione di rimborso è riportata alla compagnia rivale, cioè a quella del responsabile dell’accaduto.

Analizzando la cosa più nel dettaglio il danneggiato può scegliere di inviare il documento anche alla controparte, usufruendo di una raccomandata con ricevuta di ritorno: questa potrà indi consultare un foglio che avrà in allegato una copia del modulo blu, che descriva minuziosamente ogni passaggio dell’avvenuto sinistro, data e luogo di un eventuale intervento periziale, volto a diagnosticare i danni dell’auto, entro e non oltre 8 giorni dal ricevimento della raccomandata, probabili schede mediche che attestino danni al guidatore o a terzi coinvolti nell’incidente.

Dopo tale comunicazione l’assicuratore intimerà il richiedente di presentarsi presso l’ufficio di competenza assegnato al trattamento sinistro, fissando una data precisa e dando indicazione per il raggiungimento del luogo; prima, però, l’agenzia può indicare l’elenco delle carrozzerie qualora il danneggiato ne faccia esplicita richiesta, quindi passare all’accertamento dei danni per diagnosticare la certezza del risarcimento.

A seconda dell’esito acconsentito la compagnia dovrà necessariamente agire entro 40 giorni se i soggetti coinvolti abbiamo riportato lesioni di lieve entità, 60 giorni previo invio della raccomandata; per i soli danni materiali il limite è fissato a 30 giorni dalla ricezione del modulo blu.

Sulla visualizzazione dell’offerta il soggetto danneggiato può accettare la proposta, indi riceverà il pagamento ne successivi 30 giorni, o negarla, in tal caso l’offerta sarà ugualmente inviata, fatta incassare, senza per questo pregiudicare l’intera pretesa del soggetto.

Se non si risponde alla richiesta sopravvenuta, decorsi 30 giorni l’agenzia provvederà al risarcimento preventivato, ma il danneggiato potrà continuare indisturbato la sua corsa al risarcimento.

Diversamente accade sui vizi di forma del certificato di richiesta, o in caso di lesioni personali di media o grave entità con conseguenti invalidità permanenti: compito della compagnia sarà di dirigere il danneggiato all’ufficio di competenza, comunica l’integrità dei documenti necessari per la richiesta di risarcimento, dopodiché passa all’accertamento dei danni mettendo a disposizione ancora una volta l’elenco di carrozzerie convenzionate.

Per il danno rimborsabile si attua il patteggiamento delle parti sull’entità della spesa, ma una volta accordato l’indennizzo la compagnia ha 15 giorni di tempo per inviarla al danneggiato; per i danni non risarcibili si dà notizia al richiedente dopo la rilevazione della circostanza sfavorevole.

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