Telecamere, divieto di sosta, accesso alla ZTL: chiarimenti

martello_giudice_aulaIl Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il parere n. 5932 del 17 dicembre 2014 inviato ad un comune della regione Marche chiarisce che, quando il trasgressore è assente, la videosorveglianza non è sufficiente a la violazione per divieto di sosta o per accesso senza autorizzazione alla Zona traffico limitato. Questo perché le sole telecamere non possono attestare che nel veicolo sia presente o meno il trasgressore. Questo compito spetta all’operatore di polizia. Usare i sistemi video per attestare delle infrazioni si può certamente fare ma occorre rifarsi all’elenco delle infrazioni stradali presenti dal comma 1-bis dell’art. 201 del Codice della Strada.

L’assenza del trasgressore nelle infrazioni del divieto di sosta e dell’accesso alla Zona traffico Limitato deve essere accertata dall’operatore di polizia e non può essere verificata dalle telecamere comunali. Se invece le telecamere sono a bordo di un veicolo gestito dall’agente sono valide come una sorta di taccuino elettronico atto ad acquisire dati del veicolo.

Riportiamo di seguito il testo integrale con il parere n. 5932 del 17 dicembre 2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
“DIPARTIMENTO PER I TRASFORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale Divisione 2 Via G. Caraci, 36 – 00157 Roma

OGGETTO: richiesta informazioni

Con riferimento alla richiesta avanzata con la nota a margine sì chiarisce che i soli casi di, contestazione differita di una violazione alle norme del Codice della Strada sono quelli elencati dal comma I-bis dell’art.201 dello stesso codice. Tra questi sono previsti il caso dell’assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo (lett.d) e quindi anche la sosta in tali circostanze, e la rilevazione dell’accesso dei veicoli non autorizzati alla ZTL.

Come detto però le violazioni al divieto di sosta possono dar luogo alla contestazione non immediata solo nel caso in cui l’operatore di polizia abbia accertato l’assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo.
I sistemi di video sorveglianza non sono idonei a dimostrare l’effettiva assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo e pertanto non possono legittimare la contestazione non immediata dell’infrazione, che rimane compito dell’operatore di polizia.

Viceversa se la telecamera è a bordo di un veicolo è direttamente gestita da un operatore di polizia il sistema di ripresa video può esser equalizzato come un “taccuino” elettronico che facilita l’acquisizione dei dati identificativi del veicolo rimanendo compito dello stesso operatore di garantire circa l’effettiva assenza del trasgressore.

Va posta inoltre particolare attenzione nell’utilizzo dei sistemi di ripresa video a quanto previsto dalle norme di tutela della privacy.

Per quanto attiene agli accessi alle ZTL la norma è ancora più chiara. Infatti la lettera G), del richiamato comma 1-bis dell’art.201 prevede che gli accertamenti di violazione possono essere effettuati attraverso i dispositivi previsti dall’art. 17,comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997,n. 127, e quindi solo con dispositivi omologati da questo ufficio per la specifica funzione.”

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