Incidente causato da insidie stradali: chi paga?

court-149843_640La corte di Cassazione si è espressa in merito alle insidie stradali che sono causa di incidenti. La sentenza è la n. 295 e riguarda la responsabilità che, riafferma la Corte, per custodia ex art. 2051 c.c. viene esclusa soltanto se si prova il caso fortuito. L’ente, sentenzia la Corte, “è tenuto alla custodia e manutenzione della strada”, e, nel caso in specie, deve “diligentemente controllare le condizioni della strada stessa” e “adottare le cautele tecniche idonee a garantire la sicurezza per gli utenti ed evitare l’insorgenza di situazioni di pericolo (mediante tempestiva rimozione della macchia d’olio)”.

Nel caso in questione l’ente è ANAS, il gestore della strada dove è avvenuto il sinistro. La causa dell’incidente e dunque del danno, è una macchia d’olio sul manto stradale che ha fatto perdere il controllo dell’auto. Spetta dunque al gestore della strada la sua manutenzione e, in caso questo compito venga disatteso, è a carico del gestore della strada il risarcimento del danno di un eventuale incidente che non sia avvenuto per caso fortuito (unico motivo per il quale può essere esclusa la responsabilità).

E proprio sull’esclusione che il fatto accaduto sia stato fortuito si è puntato il principio della Corte di Cassazione. Perché per la Corte per fortuito  intende un fattore “che attiene al profilo causale dell’evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno”.

Nel caso in specie qualora il gestore della strada, ossia ANAS, avesse repentinamente provveduto ad eliminare la macchia di olio presente sulla strada, ovvero se avesse diligentemente controllato le condizioni della strada così come le spettava di fare, l’incidente non sarebbe avvenuto. Quindi, qualora si verificasse un sinistro causato per la cattiva manutenzione della strada occorre rivolgere la richiesta di eventuali danni all’ente gestore della stessa e per farlo potete prendere come riferimento la sentenza della Cassazione n. 295 depositata il 13 gennaio 2015.

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